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IL
DECRETO MINISTERIALE DEL 15 AGOSTO 2008 ISTITUTIVO DEL C.A.SM.S. (Comitato
di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive) Clicca
qui per il pdf IL
MINISTRO DELL'INTERNO Vista
la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza; Vista
la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, recante
“interventi nel
settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza
nello svolgimento
di manifestazioni sportive”; Visto
l’articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante “Delega al Governo
in materia
di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
del Corpo della
Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento
delle Forze
di polizia”; Visto
il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante “disposizioni urgenti
per contrastare
i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito dalla
legge 24 aprile 2003 n. 88, ed, in particolare, l’art. 1-octies, che ha
istituito l’Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive, di seguito indicato come “Osservatorio”; Visto
il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4 aprile
2007, n. 41, recante
“Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi
a competizioni calcistiche”; Visto
il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro per i
Beni e le attività culturali
in data 1 dicembre 2005 concernente “le linee operative e le attività
strumentali all'espletamento
dei compiti attribuiti all'Osservatorio, nonché l'organizzazione,
le modalità
di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio”; Rilevato
che la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza in occasione
di manifestazioni
sportive richiedono adeguati livelli di raccordo informativo e tecnicooperativo ai
fini della individuazione delle misure più appropriate a tutela
dell’ordine e della
sicurezza pubblica in occasione delle gare che presentano un più
elevato profilo di rischio,
tenuto anche conto delle eventuali informazioni di carattere riservato; Ritenuto
che le predette funzioni di raccordo informativo e tecnico-operativo e
quelle conseguenti
di indirizzo alle competenti autorità di pubblica sicurezza esulano
dalle competenze
attribuite all’Osservatorio; Ritenuta
pertanto la necessità di costituire un Comitato di analisi per la
sicurezza delle manifestazioni
sportive a composizione interforze al fine di conferire massima efficacia alle
misure di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza in occasione
delle manifestazioni
sportive, anche lungo le vie di trasporto; DECRETA Art.
1 1.
Per le finalità indicate in premessa, nell’ambito del Dipartimento
della pubblica sicurezza
è istituito il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive,
di seguito indicato come “Comitato”. 2.
Il Comitato è composto: a)
dal Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza che lo
presiede; b)
dal Presidente dell’Osservatorio; b)
dal direttore dell’Ufficio Ordine Pubblico; c)
dal direttore del Servizio Informazioni Generali della Direzione Centrale della
Polizia di Prevenzione; d)
dai direttori del Servizio Polizia Stradale e del Servizio Polizia Ferroviaria della
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni
e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato; e)
da un rappresentante dell’Agenzia Informazione e Sicurezza Interna A.I.S.I.; f)
da un ufficiale designato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri di
grado non inferiore a Generale di brigata; g)
da un ufficiale designato dal Comando generale della Guardia di Finanza di
grado non inferiore a Generale di brigata. In
caso di assoluta indisponibilità dei componenti sopra indicati,
alle riunioni del Comitato
possono partecipare, in sostituzione degli stessi, dirigenti specificamente
delegati. L’Ufficio
ordine pubblico della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza assicura
le funzioni di supporto e di segreteria. 3.
Il Comitato svolge compiti di analisi e valutazione delle notizie di particolare rilievo
sul fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive pervenute
al Dipartimento della pubblica sicurezza, per consentire allo stesso l’adozione
delle necessarie misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche
attraverso la diramazione alle competenti autorità provinciali di
pubblica sicurezza
delle informazioni utili e delle direttive necessarie, con particolare riferimento: a)
alle gare in programma giudicate ad alto rischio dall’Osservatorio, ovvero autonomamente
valutate tali; b)
alle frange più violente delle tifoserie interessate; c)
ad ogni ulteriore informazione valutata in sede di Osservatorio, ovvero autonomamente
acquisita, anche di natura riservata, riguardante gravi fenomeni
di intolleranza, devianza o violenza in ambito sportivo, che richiedano
l’adozione di appropriate misure a tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica. Il
Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è
incaricato dell’esecuzione
del presente decreto. Roma,
15 agosto 2008 Il
Ministro