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DEL 6 GIUGNO 2005 ATTUATIVI DELLA L. 24 APRILE 2003 N. 88
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Art.
1
(Emissione,
distribuzione, vendita e cessione)
Le
società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del
calcio sono responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione
dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano.
Le
società organizzatrici di cui al comma 1 devono assicurare che:
l’emissione,
distribuzione e vendita dei titoli di accesso sia conforme alla disciplina
del presente decreto;
nei
luoghi in cui sono distribuiti o posti in vendita i titoli di accesso siano
affisse apposite avvertenze per gli acquirenti, recanti, in modo leggibile,
il
regolamento
di utilizzo dell’impianto e gli altri avvisi di cui al successivo articolo
3, comma 2;
negli
impianti sportivi siano chiaramente indicati, con apposite segnalazioni
di immediata comprensibilità, l’ubicazione dei settori e dei posti,
nonché
i percorsi per accedervi.
Art.
2
(Condizioni
e modalità per l’emissione e la distribuzione)
Il
numero dei titoli di accesso emessi e distribuiti non può essere
superiore alla capienza di ciascun settore riservato al pubblico, determinata
dalla
Commissione
provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in
base agli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro dell’Interno 18
marzo
1996, e successive modificazioni ed integrazioni.
Fermi
restando i limiti di capienza di cui al comma 1, in occasione di competizioni
ad alto rischio o quando si prevede un notevole afflusso di tifosi,
la
capienza di ciascun settore e, di conseguenza, il numero di tagliandi di
accesso emettibili per ciascuno di essi, sono sottoposti alle decisioni,
rispettivamente,
delle competenti Autorità Provinciali di pubblica sicurezza o dalle
competenti Leghe Nazionali Professionisti o Dilettanti.
L’emissione
e la distribuzione dei titoli di accesso sono soggette alle seguenti condizioni
e modalità:
-
i titoli di accesso devono essere numerati e devono recare le generalità
dell’utilizzatore, l’indicazione del posto assegnato e le altre indicazioni
di cui
all’articolo
4;
-
negli impianti sportivi con capienza superiore alle 10.000 persone i titoli
di accesso destinati al pubblico saranno distinti da quelli rilasciati
a titolo di
omaggio
o di accredito per il personale di servizio e per quello di supporto agli
spettatori;
-
al fine di agevolare le operazioni di accoglienza, indirizzamento e controllo
degli spettatori in fase di afflusso, i titoli di accesso destinati al
pubblico
dovranno
essere di colore diverso per ciascun settore dello stadio. Di colore diverso
dovranno essere, in ogni caso, quelli destinati ai sostenitori della
squadra
ospite;
-
fatte salve le eventuali determinazioni del Questore, per motivi di ordine
e sicurezza pubblica, le variazioni di settore potranno essere effettuate
solo
da
personale incaricato dalla società organizzatrice dell’evento, il
quale apporterà le necessarie modificazioni o integrazioni del titolo
di accesso,
anche
mediante timbratura appositamente vidimata, nel rispetto, comunque, della
capienza del settore. Di tali variazioni sarà compilata formale
documentazione;
-
i titoli di accesso per i sostenitori della squadra ospite dovranno essere
di numero pari alla capienza del settore ospiti e saranno emessi e distribuiti
almeno
cinque giorni prima della competizione cui si riferiscono, in maniera tale
da evitare qualsiasi promiscuità tra sostenitori delle due
compagini
che disputano l’incontro.
Art.
3
(Obblighi
delle società organizzatrici dell’evento)
Le
società organizzatrici devono dotarsi di moderni sistemi di emissione,
distribuzione e vendita dei titoli di accesso in grado di:
emettere,
per ciascun settore, un numero di titoli di accesso non superiore al numero
di posti a sedere realmente disponibile in esso;
registrare
il numero di titoli di accesso emessi divisi per abbonamenti, giornalieri
e "accrediti";
rendere
disponibile, in tempo reale, tale dato alle autorità di pubblica
sicurezza;
avere
disponibilità, in tempo reale, del numero totale, per settore e
per tipologia (abbonamenti/giornalieri/accrediti), dei titoli di accesso
distribuiti e
venduti
o ceduti a titolo gratuito da fornire, a richiesta, alle autorità
di pubblica sicurezza;
associare
a ciascun biglietto emesso le generalità o ragione sociale del rivenditore
o cedente;
associare
a ciascun biglietto venduto o ceduto le generalità dell’acquirente
o cessionario memorizzando i dati in modo sicuro e protetto.
Art.
4
(Tecniche
anticontraffazione e caratteristiche del titolo)
Ciascun
titolo di accesso dovrà chiaramente indicare:
la
società organizzatrice responsabile della emissione e della distribuzione;
il
nome e l’ubicazione dell’impianto sportivo a cui si autorizza l’ingresso;
la
competizione e la partita o le partite di calcio per cui è valido,
ovvero il periodo di validità (stagione calcistica - singolo incontro);
il
numero progressivo di rilascio;
la
lettera o il numero del varco di accesso all’impianto sportivo attraverso
il quale il titolare dovrà fare ingresso per raggiungere gli spalti;
il
settore ed il numero della fila e del posto a sedere che il possessore
del titolo di accesso sarà tenuto ad occupare sugli spalti.
Ciascun
titolo di accesso dovrà inoltre riportare l’avviso che, con l’atto
d’acquisto, il titolare si è impegnato a prendere visione ed a rispettare
tutti i
punti
del regolamento di utilizzo dell’impianto, affisso presso tutti i punti
vendita. Dovrà essere comunque evidenziato:
-
che l’utilizzazione del titolo di acquisto comporta l’accettazione delle
norme del regolamento;
-
che il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l’accesso
e la permanenza degli spettatori nell’impianto sportivo;
-
che l’accesso agli impianti sportivi può comportare la sottoposizione
dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e
nelle
eventuali
borse e contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire
l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o
suscettibili
di indurre o provocare atti di violenza;
-
che il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni
del codice in materia di protezione dei dati personali e del presente decreto,
indicando
il responsabile del trattamento.
Ciascun
titolo di accesso dovrà riportare stampato, con tecniche anticontraffazione,
un codice realizzato con caratteri riconoscibili otticamente ed
un
codice bi-dimensionale, o altro sistema leggibile tramite lettori di prossimità,
ove siano registrati, oltre alle informazioni di cui sopra, anche, in
maniera
sicura e protetta, ovvero firmate digitalmente e cifrate, l’identità
del titolare (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), nonché
gli
estremi del ricevitore o cedente (denominazione, ragione sociale, sede
legale); tali dati, relativi ai soli titoli di accesso effettivamente venduti
o
ceduti,
dovranno essere trasferibili automaticamente ad una banca dati accessibile
al sistema di controllo degli accessi.
I
titoli di accesso recanti la dicitura "V.I.P.", rilasciati in numero non
superiore alla capienza del settore comunemente denominato "Tribuna V.I.P."
daranno
accesso al solo settore "Tribuna V.I.P.’" con ingresso da un unico varco
riservato e distinto. Ai titolari di tessere speciali per l’ingresso allo
stadio
emesse a vario titolo, all’inizio di ciascuna stagione, da enti competenti
(CONI, Federazioni Sportive) dovrà essere rilasciato
obbligatoriamente
un biglietto o un accredito che indichi il posto da occupare, sempre nel
rispetto della capienza dell’impianto e del settore. I
possessori
di tali titoli di accesso sono comunque soggetti allo stesso regolamento
d’uso e d’esercizio dell’impianto destinato al resto degli spettatori.
Al
personale di servizio all’interno dell’impianto, indicato nelle apposite
liste, compilate dalla società organizzatrice almeno un giorno prima
dell’evento,
deve essere rilasciato uno specifico titolo di accesso contenente il nominativo
del titolare, le mansioni svolte, le aree dell’impianto cui dà
accesso
e la validità temporale. I titoli rilasciati per più gare
dovranno contenere anche la fotografia del titolare.
Art.
5
(Divieto
di vendita dei biglietti)
Dalle
ore 19,00 del giorno precedente lo svolgimento degli incontri è
vietata la vendita o cessione dei titoli di accesso al settore ospiti e,
in ogni caso,
nel
giorno di svolgimento di qualsiasi competizione calcistica è vietata
la vendita diretta dei biglietti nell’aera di servizio esterna dell’impianto
sportivo.
Le
società organizzatrici, in relazione allo spazio disponibile, dovranno
posizionare all’esterno dell’intero perimetro dell’impianto sportivo una
recinzione,
anche temporanea, lungo la quale predisporre adeguati servizi per una prima
verifica del possesso, da parte del pubblico, di regolare
titolo
di accesso allo stadio, nonché per indirizzare lo spettatore al
varco di accesso al settore assegnato.
Il
possesso del titolo di ingresso valido, con l’indicazione corretta dei
dati personali, costituirà requisito indispensabile per l’accesso
degli spettatori
all’area
di servizio esterna, definita dal decreto del Ministro dell’interno 18
marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per
la
permanenza
nella zona spettatori e nello spazio riservato agli spettatori indicato
nel titolo stesso.
Art.
6
(Trattamento
dei dati personali)
Per
lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 1 e,
particolarmente, per quelle relative all’associazione a ciascun titolo
di accesso delle
generalità
dell’acquirente o utente, le società organizzatrici o loro delegati
per la specifica attività, sono tenuti:
ad
individuare il titolare o responsabile del trattamento dei dati personali,
i cui dati devono essere riportati in modo leggibile sul titolo di accesso;
ad
osservare le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali e di quelle ivi richiamate;
ad
assicurare l’immediata disponibilità dei dati da parte dell’autorità
giudiziaria o di pubblica sicurezza ed ufficiali di pubblica sicurezza
o di polizia
giudiziaria
espressamente designati.
Per
lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 4, comma 3, i
dati sono raccolti e trattati dalla società organizzatrice o da
altro organismo
delegato
alle specifiche attività, i cui dati devono essere riportati in
modo leggibile, anche a distanza, su appositi cartelli applicati in prossimità
dei
varchi
controllati. I titolari ed i responsabili del trattamento sono tenuti all’osservanza
delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c). Essi sono
altresì
tenuti alla immediata comunicazione agli organi di cui al comma 1, lettera
c), delle modificazioni o integrazioni previste dall’articolo 2,
comma
3, lettera d), del presente decreto.
I
soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono effettuare connessioni dei dati
personali oltre a quelle espressamente previste dal presente decreto.
Fatti
salvi i trattamenti per finalità di pubblica sicurezza o giudiziaria,
per i dati acquisiti a norma dei commi 1 e 2, i dati personali raccolti
in
applicazione
del presente decreto sono cancellati trascorsi sette giorni dalla data
dell’evento calcistico cui si riferiscono.
Art.
7
(Disposizioni
finali)
Le
disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di
inizio della stagione calcistica 2005-2006.
Dopo
una fase di prima applicazione e comunque entro tre anni dalla data del
presente decreto l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni
sportive
formula osservazioni e proposte per l’eventuale revisione delle disposizioni
del presente decreto.
Il
presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma,
6 giugno 2005
Il
Ministro dell’Interno
(Pisanu)
Il
Ministro per i Beni e le Attività Culturali
(Buttiglione)
Il
Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie
(Stanca)