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DEL 6 GIUGNO 2005 ATTUATIVI DELLA L. 24 APRILE 2003 N. 88
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IL
MINISTRO DELL'INTERNO
di
concerto con
IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
e
IL
MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto
il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;
Visto
il decreto-legge 24 febbraio 2003,
n. 28, recante «Disposizioni urgenti per
contrastare i fenomeni di violenza in occasione
di competizioni sportive», convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 18, riguardante i dispositivi di controllo;
Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;
Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C22/1 del 24 gennaio 2002;
Viste le disposizioni indicate nel Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004, sulla videosorveglianza;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta del 4 maggio 2005;
Ritenuto di dover stabilire le modalita' di attuazione dell'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, sopra indicato,
Adotta il seguente decreto:
Art. 1. Apparati e sistemi per la videoregistrazione televisiva: ubicazione, dotazione e caratteristiche
1. Gli impianti nei quali si svolgono competizioni riguardanti
il gioco del calcio, aventi una capienza superiore a 10.000 spettatori,
devono essere muniti di sistemi di ripresa e registrazione televisiva a
circuito chiuso delle aree riservate al pubblico, sia all'interno
dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.
Essi dovranno prevedere la dotazione di:
a) sistemi di alimentazione sussidiaria di tutti i dispositivi
installati, per il caso di interruzione della corrente di rete;
b) un apparato di regia delle riprese collocato nell'ambito
di una sala di controllo appositamente predisposta e presidiata, ubicata
e realizzata in modo tale da
garantire la visuale completa dell'interno dell'impianto
sportivo al fine di assicurare la verifica costante delle condizioni
generali di sicurezza e di utilizzo dell'impianto
stesso e, in caso di necessita', l'ottimale gestione delle
emergenze. La sala dovra' avere capienza adeguata per ospitare oltre
all'apparato di regia ed al personale
tecnico adibito, i componenti del «Centro
per la gestione della sicurezza delle manifestazioni
sportive»;
c) apparecchi di ripresa (telecamere ottiche, ovvero
digitali) per la video-sorveglianza del pubblico
nelle fasi di afflusso, permanenza e
deflusso dell'impianto, protetti dai rischi
di danneggiamento o manomissione, in
numero tale da riprendere agevolmente tutti
i varchi di accesso e deflusso, tutti i settori riservati
al pubblico, esclusi i locali igienici, nonche' le aree
interne comunque accessibili al pubblico e quelle esterne destinate
alle
operazioni di prefiltraggio; tali apparecchi dovranno
essere integrati con sistemi fotografici digitali;
d) impianto di illuminazione in grado di assicurare, oltre
alla piena ed efficace visibilita' dell'area di
gioco, l'illuminazione adeguata della zona
spettatori e delle aree, anche esterne, interessate
al transito o stazionamento del pubblico.
2. La dotazione minima dell'apparato di regia e' costituita da:
a) tre videoregistratori
Super VHS, ovvero
tre masterizzatori/riproduttori DVCAM,
uno per
la registrazione/riproduzione delle immagini riprese all'esterno
dello stadio, uno per quelle riprese al suo interno ed uno di riserva;
b) un numero di monitor
sufficiente a visualizzare contemporaneamente
le riprese di tutte le telecamere in funzione, piu' un
monitor per ogni operatore del Centro;
c) sistemi di controllo e di manovra delle telecamere
e degli apparati di registrazione/riproduzione;
d) postazioni di lavoro complete di personal
computer per i componenti del Centro;
e) due stampanti termiche;
f) apparecchiature per la trasmissione delle immagini alle
sale operative della Questura e del Comando provinciale
dei Vigili del fuoco;
g) canali radio, linee telefoniche e personal computer connessi
ad internet in numero sufficiente a
soddisfare le esigenze di comunicazione, anche
contemporanea, di tutte le amministrazioni, enti, aziende
ed altri soggetti rappresentati nel Gruppo operativo di sicurezza
di cui all'art. 19-ter del
decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996.
3. Le apparecchiature da ripresa dovranno:
a) consentire il movimento orizzontale
e verticale e la variazione dell'angolo di ripresa,
con sistema di comando della sala regia;
b) assicurare una risoluzione delle immagini, all'ingrandimento
massimo, equivalente ad almeno 1024 x 768 pixel per i dispositivi
di cattura fotografica e di 768 x 576 pixel o, se in formato digitale,
a 720 x 756 pixel per i dispositivi di ripresa televisiva;
c) avere un CCD non inferiore a 1/2" e ottiche
di focale non inferiori a 75 mm, con possibilita' di ingrandimento ottico
di almeno 5 x;
d) avere luminosita' sufficiente
ad assicurare la riconoscibilita'
dei tratti somatici di ogni singolo spettatore,
anche in orario notturno ed anche a fotogramma singolo;
e) avere protocolli di trasmissione delle immagini
conformi a quelli definiti dall'Osservatorio nazionale
sulle manifestazioni sportive.
Art. 2. Approvazione ed uso dei sistemi di ripresa
1. Le realizzazioni di cui all'art. 1 concernenti l'illuminazione
dell'impianto, l'adozione di sistemi di alimentazione
elettrica sussidiaria e la disponibilita' di
una sala controllo, per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), costituiscono elementi
essenziali per il rilascio della licenza di cui all'art. 68 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Le ulteriori realizzazioni
di cui al predetto art. 1 costituiscono prescrizioni
ai fini della utilizzazione dell'impianto, di capienza superiore
a 10.000 spettatori, per lo svolgimento di competizioni
agonistiche riguardanti il gioco del calcio e possono costituire,
anche in parte, prescrizioni ai fini dell'utilizzazione del medesimo
impianto per altri spettacoli o trattenimenti.
3. Nell'ambito delle attribuzioni della Commissione provinciale di
vigilanza di cui all'art. 142 del «Regolamento per l'esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», il Questore
o il suo delegato si esprime specificamente sulla adeguatezza e funzionalita'
delle realizzazioni inerenti al
sistema di video-ripresa e registrazione di cui all'art.
1.
Art. 3. Fasce orarie delle registrazioni
1. La registrazione delle immagini e dell'audio complessivo dell'evento calcistico e' obbligatoria dall'apertura fino alla chiusura dell'impianto sportivo ed in occasione dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie.
Art. 4. Tempi di custodia delle registrazioni
1. Le societa' organizzatrici dell'evento calcistico assicurano la
conservazione dei dati e dei supporti di registrazione fino
a sette giorni, adottando le misure di sicurezza prescritte.
Le stesse sono tenute a porre i supporti
e i relativi dati a disposizione delle autorita' giudiziaria e di pubblica
sicurezza, ovvero degli ufficiali di pubblica sicurezza
o di polizia giudiziaria espressamente designati.
2. I dati non utilizzati a norma
del comma precedente sono cancellati trascorsi i sette giorni.
Art. 5. Accessibilita' alle immagini: limiti
1. Il delegato delle leghe nazionali professionisti o dilettanti puo' accedere alle immagini registrate dal sistema di video-vigilanza esclusivamente per scopi di giustizia sportiva e puo' chiederne copia, per estratto, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 6. Informazione
1. Nei luoghi oggetto di vigilanza e' obbligatoria l'affissione, in punti e con modalita' ben visibili, di un avviso conforme al modello allegato al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, sulla videosorveglianza, formulato, se possibile, anche in lingua straniera.
Art. 7. Disposizioni di coordinamento
1. Per gli impianti sportivi diversi da quelli indicati all'art.
1 si applicano le disposizioni dell'art. 18 del decreto
del Ministro dell'interno 18 marzo 1996.
2. Il Prefetto potra' valutare, in sede di comitato Provinciale per l'ordine
e la sicurezza pubblica, la possibilita' di utilizzare,
ovvero implementare, anche i sistemi
di video - sorveglianza cittadina per
il controllo degli spettatori di competizioni
calcistiche in occasione del loro
arrivo presso le stazioni ferroviarie e durante il loro
transito in ambito urbano.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 giugno 2005
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Buttiglione
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca