daspo legge 401 1989 daspo legge 401
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IL
MINISTRO DELL'INTERNO di
concerto con IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto
il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante «ulteriori misure
per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210; Visto
il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, come successivamente modificato, recante
«disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione
di competizioni sportive»; Vista
la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, recante
«interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e
tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»; Visti
i decreti adottati in data 6 giugno 2005, in attuazione dell'art. 1-quater
del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28; Viste
le intese di programma tra il Ministro dell'interno, il Ministro per i
beni e le attività culturali, il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, l'Associazione nazionale Comuni d'Italia, il CONI, la FIGC,
la Lega nazionale professionisti, la Lega nazionale professionisti serie
C e la Lega nazionale dilettanti, sottoscritte il 6 giugno 2005; Considerato
che l'art. 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dall'art.
1 del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni
dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, ha istituito presso il Ministero dell'interno
«l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive» ed
ha demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali, di individuare le linee
operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti
attribuiti all'Osservatorio, nonché di disciplinare l'organizzazione,
le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio;
Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 1-octies del decreto-legge
24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 17 agosto 2005,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210; A
d o t t a il
seguente decreto: Art.
1. 1.
L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, di seguito denominato
Osservatorio, istituito presso il Ministero dell'interno al fine di favorire
la massima interazione tra tutti i soggetti chiamati all'attuazione delle
disposizioni e delle misure organizzative e di prevenzione e contrasto
della violenza in occasione di manifestazioni sportive, opera nell'ambito
del Dipartimento della pubblica sicurezza, avvalendosi del Centro nazionale
di informazione sulle manifestazioni sportive di cui all'art. 4, di seguito
denominato CNIMS. 2.
L'Osservatorio, quale organo di consulenza tecnico amministrativa del Ministro
dell'interno svolge i compiti indicati dall'art. 1-octies del decreto-legge
24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 17 agosto 2005,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210,
d'ora in avanti indicato come art. 1-octies, e può essere chiamato
a pronunciarsi, a richiesta dello stesso Ministro o del Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza, su ogni altra questione attinente
alla prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive. 3.
Nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 1-octies, l'Osservatorio può
essere altresì chiamato a pronunciarsi su richiesta delle altre
amministrazioni, enti o istituzioni rappresentati nell'Osservatorio stesso,
quando si tratta di materie diverse da quelle rientranti nelle competenze
del Ministero dell'interno. Art.
2. 1.
L'Osservatorio e' composto da: a)
un funzionario della Polizia di Stato prescelto tra i dirigenti generali,
che lo presiede; b)
un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; c)
il direttore dell'ufficio Ordine pubblico ed i direttori del servizio Polizia
stradale, del servizio Polizia ferroviaria e del servizio reparti speciali
della Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni
e per i reparti speciali della Polizia di Stato, nonché del direttore
del Servizio informazioni generali della Direzione centrale della Polizia
di prevenzione; d)
un ufficiale designato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri di
grado non inferiore a colonnello; e)
un funzionario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di qualifica dirigenziale; f)
un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché,
in relazione ai temi da trattare: un rappresentante della Federazione italiana
giuoco calcio (FIGC) ed un rappresentante per ciascuna delle Leghe nazionali
professionisti e dilettanti; ovvero: un
rappresentante delle Federazioni italiane di discipline sportive per le
quali devono essere deliberate linee guida e le misure di cui all'art.
1-octies, lettera c) ed e) nonché un rappresentante per ciascuna
delle rispettive Leghe nazionali professionistiche, entro il numero massimo
di quattro componenti con diritto di voto. 2.
In relazione a specifiche tematiche il presidente può integrare
l'Osservatorio con rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI), del Comando generale della Guardia di finanza, dell'Agenzia delle
entrate, della Società italiana autori editori (SIAE) e delle Ferrovie
dello Stato S.p.A. L'Osservatorio può inoltre essere integrato da
rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati interessati a vario
titolo alla prevenzione della violenza nelle competizioni sportive, compreso
il rappresentante dell'organo di coordinamento nazionale delle tifoserie
organizzate dei club professionisti. In mancanza di un organo di coordinamento
nazionale delle tifoserie di cui al comma 2, la designazione è richiesta
alla Federazione italiana giuoco calcio. 3.
Le mansioni di segretario sono esercitate dal funzionario del Dipartimento
della pubblica sicurezza responsabile del CNIMS di cui all'art. 4. 4.
Il presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto
del Ministro dell'interno, su designazione delle Amministrazioni o altri
organismi interessati, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. Art.
3. 2.
L'Osservatorio si riunisce, di regola, con cadenza settimanale. 3.
Il presidente provvede a: a)
convocare le riunioni dell'Osservatorio e dirigerne i lavori; b)
determinare l'ordine del giorno della riunione; c)
designare il vice-presidente tra i componenti dell'Osservatorio, delegato
a sostituirlo in caso di assenza o impedimento; d)
richiedere alle Amministrazioni o ad altri soggetti competenti, compresi
quelli rappresentati nell'Osservatorio, specifici accertamenti presso gli
impianti sportivi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; e)
costituire appositi gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifiche
tematiche anche indirettamente connesse ai fenomeni di intolleranza, devianza
e violenza in ambito sportivo; f)
visionare i dati concernenti i fenomeni di intolleranza, devianza e violenza
in ambito sportivo, in possesso di tutti gli organismi rappresentati in
seno all'Osservatorio, anche al fine di valutare l'opportunità della
diffusione; g)
autorizzare la pubblicazione del rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni
di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo; h)
promuovere le iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di
intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo. 4.
Le determinazioni dell'Osservatorio di cui all'art. 1-octies, lettere c)
ed e), sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti di cui all'art.
2, comma 1, del presente decreto. Art.
4. 1.
Le attività strumentali allo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio,
sono curate dal CNIMS, istituito presso l'ufficio Ordine pubblico della
segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, in attuazione della
decisione 2002/348/GAI del 25 aprile 2002 del Consiglio dell'Unione europea,
concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali. 2.
In particolare, il CNIMS, per le specifiche funzioni di supporto all'Osservatorio: a)
cura l'istruttoria di tutte le questioni da sottoporre all'esame dell'Osservatorio; b)
redige e mette a disposizione dei componenti dell'Osservatorio prospetti
informativi analitici contenenti i dati necessari per le valutazioni da
assumere; c)
fornisce assistenza nel corso delle riunioni dell'Osservatorio con proprio
personale e la strumentazione tecnico-logistica; d)
effettua studi e ricerche in specifici settori e partecipa, in rappresentanza
del Ministero dell'interno, a seminari, riunioni, gruppi di
esperti e grandi eventi sportivi in ambito internazionale al fine di supportare
a livello informativo lo sviluppo, da parte dell'Osservatorio, delle iniziative,
anche di natura organizzativa, strumentali alla prevenzione dei fenomeni
di violenza, intolleranza e devianza nelle manifestazioni sportive; e)
predispone le bozze dei documenti in discussione ed i verbali delle riunioni
e provvede a documentare tutte le attività dell'Osservatorio; f)
raccoglie i dati necessari per il monitoraggio del fenomeno della violenza
ed intolleranza in ambito sportivo e per la redazione del rapporto annuale
che le Autorità di pubblica Sicurezza e gli altri soggetti rappresentati
in seno all'Osservatorio sono tenuti a fornire all'Osservatorio stesso; g)
fornisce il supporto necessario per il costante aggiornamento del sito
web dedicato alle attività dell'Osservatorio. Art.
5. 1.
Le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, gli Uffici centrali
e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché
le altre Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni rappresentate
in seno all'Osservatorio sono tenute a fornire all'Osservatorio stesso
i dati concernenti gli episodi di violenza ed intolleranza commessi in
occasione di manifestazioni sportive, lo stato di sicurezza degli impianti
sportivi e le altre informazioni richieste dall'Osservatorio per la prevenzione
ed il contrasto dei medesimi fenomeni. Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma,
1° dicembre 2005 Il
Ministro dell'interno Il Ministro per i beni Pisanu e le attività
culturali Buttiglione