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L'ORIGINARIA FORMULAZIONE DEGLI ARTT. 6 E SEGUENTI DELLA LEGGE 401/89



Art. 6. Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche.
1. L’autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si
svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate
o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni
sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte.
2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.

Art. 7. Turbativa di competizioni agonistiche.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.
Art. 8. Effetti dell’arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.
1. Nei casi di arresto in flagranza per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti
di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale
della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai
luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche.