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L'ORIGINARIA
FORMULAZIONE DEGLI ARTT. 6 E SEGUENTI DELLA LEGGE 401/89
Art.
6. Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche.
1.
L’autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare il divieto
di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone
che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che
risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza
in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze
abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte.
2.
Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l’arresto
da tre mesi ad un anno.
Art.
7. Turbativa di competizioni agonistiche.
1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento
di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
2.
La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi
sono devoluti allo Stato.
Art.
8. Effetti dell’arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni
sportive.
1.
Nei casi di arresto in flagranza per reato commesso durante o in occasione
di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà
conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione
condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere
prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono
competizioni agonistiche.